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#WEAREMORE

Formazione
Sicurezza nei luoghi di lavoro

LA SICUREZZA IN AZIENDA INIZIA
DALLA FORMAZIONE

NEVER STOP LEARNING!

OBBLIGHI FORMATIVI

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e vigenti Accordi Stato-Regioni

Lavoratori

8 ore
  • rischio Basso
  • Generale + Specifica
  • Aggiornamento 6 ore
  • ogni 5 anni

Lavoratori

12 ore
  • rischio Medio
  • Generale + Specifica
  • Aggiornamento 6 ore
  • ogni 5 anni

Lavoratori

16 ore
  • rischio Alto
  • Generale + Specifica
  • Aggiornamento 6 ore
  • ogni 5 anni

Preposto

8 ore
  • Aggiornamento 6 ore
  • ogni 5 anni

Dirigenti

16 ore
  • Aggiornamento 6 ore
  • ogni 5 anni

RLS

32 ore
  • Aggiornamento
  • 4 ore fino a 50 dipendenti
  • 8 ore oltre 50 dipendenti
  • ogni anno

RSPP DL

16 ore
  • rischio Basso
  • Aggiornamento 6 ore
  • ogni 5 anni

RSPP DL

32 ore
  • rischio Medio
  • Aggiornamento 10 ore
  • ogni 5 anni

RSPP DL

48 ore
  • rischio Alto
  • Aggiornamento 14 ore
  • ogni 5 anni

RSPP mod. A

28 ore

RSPP Mod. B

48 ore
  • Aggiornamento
  • 20 ore ASPP - 40 ore RSPP
  • ogni 5 anni

RSPP Mod. C

24 ore

API RB

4 ore
  • Addetto Prevenzione Incendi
  • rischio Basso
  • Aggiornamento 2 ore
  • ogni 3 anni

API RM

8 ore
  • Addetto Prevenzione Incendi
  • rischio Medio
  • Aggiornamento 5 ore
  • ogni 3 anni

API RA

16 ore
  • Addetto Prevenzione Incendi
  • rischio Alto
  • Aggiornamento 8 ore
  • ogni 3 anni

APS Gr. A

16 ore
  • Addetto Primo Soccorso
  • Aziende del Gruppo A
  • Aggiornamento 6 ore
  • ogni 3 anni

APS Gr. B-C

12 ore
  • Addetto Primo Soccorso
  • Aziende del Gruppo B-C
  • Aggiornamento 4 ore
  • ogni 3 anni

PES-PAV-PEI

16 ore
  • Rischio elettrico
  • Norm CEI 11-27

All'atto dell'assunzione

Formazione obbligatoria

Il Datore di Lavoro deve assicurare la formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08

All'atto dell'assunzione

Il RLS eletto tra i lavoratori

Formazione RLS

Deve frequentare un corso specifico di 32 ore.

In funzione della mansione

Formazione specifica

Il Datore di Lavoro deve assicurare la formazione specifica dei lavoratori in funzione del macrosettore ateco di appartenenza

In funzione della mansione

Addetto Macchine Movimento Terra (MMT) 
Addetto alla conduzione di carrelli semoventi con conducente a bordo
Addetto all'utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori
Addetto alla conduzione di gru
Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
Addestramento all'uso di DPI di III categoria per lavori in quota
Addetto montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi
Formazione coordinatore della sicurezza
Formazione Addetto alla deratizzazione e disinfestazione
Rappresentante del Datore di lavoro per attività in spazi confinati o in ambienti sospetti di inquinamento
Addetto alle lavorazioni in spazi confinati o in ambienti sospetti di inquinamento
...

 

EROGHIAMO TUTTA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PREVISTA DALLE VIGENTI NORMATIVE
PER TUTTI I SETTORI ATECO
NELLE MODALITA' AULA - ELEARNING - BLENDED

RSPP - DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Questi, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l'Accordo del 21/12/11 articolato in moduli associati a tre differenti livelli di rischio BASSO (16 ore), MEDIO (32 ore), ALTO (48 ore), individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza.

RSPP MODULO A - B - C

L’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 definisce il percorso formativo per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Sono previsti 3 moduli, A (28 ore) per RSPP e ASPP; B comune (48 ore) comune a tutti i macrosettori, oltre ai MODULI B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4) per particolari settori ATECO 2007 (Agricoltura, silvicoltura e pesca, Estrazione di minerali da cave e miniere, Costruzioni, Sanità e assistenza sociale, Attività manifatturiere); C (24 ore) per RSPP.

DIRIGENTI E PREPOSTI

Dirigenti e preposti devono possedere una specifica formazione, obbligatoria in accordo a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

In particolare, chi assume il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo di base sulla “sicurezza dirigenti sul lavoro” di 16 ore, mentre chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione previsto per i lavoratori (“parte generale” e “parte specifica”), anche una “formazione particolare aggiuntiva” per preposti della durata di 8 ore.

RLS
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2 sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.

APS
ADDETTO PRIMO SOCCORSO

I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione presente nel D.M. 388/03:
Gruppo A (centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni, aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro o aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura;
Gruppo B (aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A); Gruppo C (aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A).

API
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
I lavoratori che svolgono tale incarico devono ricevere una specifica formazione correlata alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse: rischio Basso, rischio Medio (con prova pratica) o rischio Alto (con prova pratica e possibilità di conseguimento idoneità VV.FF).

FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37 D.LGS. 81/08

E' uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L’Accordo Stato Regioni prevede, in funzione del settore di appartenenza dell’azienda, Rischio Basso (4+4 ore), Rischio Medio (4+8 ore), Rischio Alto (4+12 ore) secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 e che sia composta da un modulo di carattere “generale” (disponibile anche in E-Learning) e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

Obbligatorio per tutti i lavoratori

RISCHIO ELETTRICO
PES-PAV-PEI E MT-BT

La Norma CEI 11-27, fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27 prevede che, sulla base di competenze ed esperienza, il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici come Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) e Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI).

La Norma CEI 11-27 fornisce, nel dettaglio, sia prescrizioni che linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) o Idonee ad operare in tensione sugli impianti elettrici (PEI).

AMBIENTI CONFINATI
SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Il D.P.R. 177/11 individua i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Corso per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento si prefigge l’obiettivo di approfondire i criteri di identificazione e valutazione dei rischi, le misure di carattere tecnico e l'uso dispositivi di protezione individuale. 

CARRELLI E PIATTAFORME
ELEVABILI

La formazione per gli utilizzatori delle piattaforme elevabili PLE, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”. 

Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione delle piattaforme elevabili PLE è conforme ai contenuti del punto 6.2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e consente, previo superamento di una verifica finale, di conseguire l’attestato per il rinnovo dell’abilitazione all’uso delle piattaforme elevabili (PLE).

DPI III CAT.
E CADUTA DALL'ALTO

I Lavori in Quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio.

Il Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta  (Teoria + Pratica) approfondisce la tematica della sicurezza nei lavori svolti in quota, ai sensi del D. Lgs. 81/08, Titolo IV, Capo II, sia dal punto di vista normativo/legislativo che dal punto di vista pratico, illustrando le misure di carattere tecnico quali procedure, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (imbracatura, cordini, moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.). 

MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI

I rischi per la salute connessi con la Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) rappresentano la principale causa della malattia professionale più diffusa in Italia.

L’art. 168 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro, tenendo conto dell’Allegato XXXIII, deve valutare, le condizioni di sicurezza e di salute connesse alle attività lavorative di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) ed attuare tutte le possibili misure di sicurezza, tra le quali anche e soprattutto la formazione dei lavoratori.

RISCHI SPECIFICI
CHIMICO, BIOLOGICO, ...

In conformità al D. Lgs. 81/08 e secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni il Datore di Lavoro deve assicurare la formazione dei lavoratori anche per tematiche specifiche riconducibili ad altre forme di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico, amianto, rumore, vibrazioni, esposizione ai campi elettromagnetici, etc..

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FORMAZIONE
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La nostra piattaforma e-learning mette a disposizione dei corsisti i contenuti relativi alla formazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni.

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